CRI Canossa


CRI Canossa


Lo statuto

Trascorrono quasi vent'anni dall'entrata in essere del Sistema Sanitario Nazionale e della legge sul riordinamento della Croce Rossa Italiana quando viene adottato il regolamento per l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 7 marzo 1997 viene confermata alla Croce Rossa Italiana la personalità giuridica di diritto pubblico avente una durata illimitata ed il cui scioglimento può essere determinato solo per legge.


I compiti

Lo Statuto definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace. Per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati".


Sono invece compiti in tempo di pace:



All'Associazione, mediante l'art. 3 dello Statuto, viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di essere delegata, mediante convenzione, a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti e negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; essa può essere delegata, inoltre, mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti.